Art. 36
Procedimenti di seconda istanza alle
Commissioni Disciplinari
1. Avverso le decisioni di prima istanza nei procedimenti non instaurati su deferimento della Procura federale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari territoriali per i procedimenti di loro competenza.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare
3. La Commissione disciplinare territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.
4. La Commissione disciplinare territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.
5. La Commissione disciplinare territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso.
6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori.
Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza.
8. Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari territoriali, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione;
contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.
9. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 19, comma 1.
10. Avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni disciplinari territoriali, le parti e la Procura federale, possono presentare ricorso alla Commissione disciplinare nazionale.
11. Ai procedimenti di cui al comma 10, si applicano, in quanto compatibili, i termini e le modalità procedurali previste dall’art. 37.